L’assolutismo statale-4.

Cultura e diritto
Cultura e diritto, Filosofia del diritto, Diritto in una società monoculturale, Diritto in una società multiculturale, Multiculturalismo, Identità, Autonomia, Alterità, Autodeterminazione, Antinomia giuridica, Alterità culturale, Rapporto diritti-cultura, Hobbes, Locke, Oggettività e soggettività, Scienza e diritto, Assolutismo statale, John Locke a favore della tolleranza, Morale ed etica, Imperativo categorico e regno dei fini,

di Sergio Mauri

Kant liberale sì, ma fondatore anch’egli dell’assolutismo statuale che ha il monopolio della produzione giuridica, legata all’autorità dell’organo competente. Prima del XIX secolo, nelle migliaia di anni di storia giuridica, il contenuto del diritto giuridico promanava da una serie di produttori autonomi. Il problema degli autori che stiamo facendo è quello di concentrare nello Stato la produzione giuridica. Le forme che poi questo assume possono essere le più varie, quelle più “comode” e confacenti la situazione. Tutte queste forme hanno in comune l’accentramento giuridico. Fatte salve quelle istituzioni che hanno la precisa delega dello Stato a esercitare il proprio potere. Territorio, popolazione e sovranità costituiscono l’assolutismo statale, un assolutismo che spazza via tutte le forme regolative altre. Lo spartiacque ci è dato dalla Rivoluzione francese. Per noi la Rivoluzione francese, sull’onda dell’Illuminismo, promulga il Codice civile, nel 1804, che rappresenta una regolamentazione dei rapporti sociali e politici. Solo da quella data lo Stato sarà fonte del diritto. Spariscono dunque i regolamenti delle corporazioni, dei comuni o gli editti imperiali.

Se guardiamo all’articolo 117 della Costituzione, vediamo che il potere legislativo appartiene allo Stato e alle regioni, ma non nel senso che siano centri giuridici autonomi, ma solo che le seconde sono delegate a legiferare su particolari materie. Il tutto dopo una riforma costituzionale. Le regioni non si possono autoregolamentare a prescindere dallo Stato che, anzi, ha anche la facoltà di ridurle o abolirle, attraverso una riforma costituzionale, poiché esse sono emanazioni, articolazioni dello Stato. Dipende tutto dal centro di potere statale assoluto e indiscutibile. Questo assolutismo statuale si sposa a un regime non autoritario, per nostra fortuna.

Per Kant il diritto è quella tecnica che permette la convivenza degli arbìtri, attraverso un potere irresistibile. La sregolatezza è sempre latente e va impedita. Tutta la costrizione opposta alla libertà individuale si accorda all’idea di diritto come repressione di chi ostacola il diritto stesso. Esso è l’insieme di condizioni empiriche atte a far convivere in una legge universale di libertà. Se vi è connessione tra la società civile e il mondo dei fini, essa trova realizzazione nella quotidianità; il diritto allora sarebbe connesso alla morale. Purtroppo, la presenza dell’uomo (animale con natura negativa) fa sì che la libertà non possa esprimersi se non abbinata alla coercizione. È un’idea, quella del diritto, così abbinato, che ci formiamo con una intuizione a priori. Quindi, tutte le questioni di diritto e morale si fonderebbero in un’unica prospettiva nel regno dei fini, dove il diritto sparirebbe a vantaggio della morale. Potremmo intravedere una prospettiva di pensiero che individuerebbe il suo punto di partenza in un individuo egoista nello stato di natura, fino a trasformarsi attraverso la ragione in un essere morale. Dal diritto privato, per Kant, si arriverebbe al diritto pubblico e qui aspirare al regno dei fini dove la legge morale sovrasta la sua natura, la sua personalità. Da individuo a persona, quindi. Una persona non potrebbe essere soggetta ad altre leggi se non a quelle cui essa si dà; il cammino dell’umanità ha un percorso ben preciso. Perciò, attraverso la ragione l’umanità da un insieme sregolato si costituirebbe come un insieme di persone morali autonome. Non c’è più diritto, ma solo morale, dissolvimento del diritto nella morale. Il diritto pubblico è la negazione della libertà, direbbe Kant, sia nello stato di natura sia sul piano del diritto (coercitivo) civile. Quindi, quando la libertà si manifesta, non c’è più bisogno del diritto, poiché non vi sono più individui egoistici. Il diritto si risolve nella morale, dissolvendosi nella morale. Non è l’unico autore che accosti l’estinzione con la fine della coercizione all’avvento della libertà. Anche Marx ci induce a ritenere ciò: quando il diritto si estingue, sorge la libertà. Il diritto è sempre oppressivo. Se teorizziamo la libertà non possiamo dire si manifesti nel diritto. Per Marx la libertà è quella della società comunista dove non c’è più bisogno di coartare una parte della società stessa. Nel comunismo vi sarà dissoluzione del diritto a favore dell’amministrazione. E tuttavia il parallelo con Kant è evidente. Il diritto, dunque, è uno strumento coercitivo, a fin di bene, usato dallo Stato. Kant ci vuole segnalare il legame tra diritto pubblico e morale. È interessante come Kant e Marx debbano escogitare la fine del diritto. Lo fa anche Saint Simon, ma anche Fichte con l’idea del diritto che a un certo punto sparisce. Dobbiamo togliere il diritto, oppressivo, per far posto alla libertà. E un campo di sterminio e un carcere italiano avrebbero, pur nella loro diversità, in comune quella oppressività. I liberali alla Kant cosa dicono di fronte a questa forma di oppressione sociale? Prendiamo Thomas Paine, che vive nella guerra dei nascenti Stati Uniti contro la madrepatria. Dice che il diritto e lo Stato sono un male necessario; non vuole teorizzare il regno dei fini. Anche in Humboldt troviamo lo Stato e il diritto come mali necessari. Sia Paine sia Humboldt dicono di non costruire utopie.

Torniamo a Kant che ha di fronte a sé la persona morale, rimasto praticamente sempre a Konigsberg e cosa constata? L’essere umano non può agire moralmente perché la legge morale è inconoscibile, incomunicabile. Vi è una separazione tra ente sensibile e intelligibile. Vi è separazione tra persona e legge morale ed essere umano e legge giuridica. La scissione è confermata dalla definizione di Kant degli arbìtri. Abbiamo il libero (puro) arbitrio, l’arbitrio bestiale (stimulus) e l’arbitrio umano influenzato, ma non determinato dall’impulso sensibile. Kant ci induce, inoltre, a pensare ci possa essere la dissoluzione del diritto. Come? Facendo sì che l’essere umano riconosca le leggi promananti dal mondo intelligibile e le faccia sue nell’esistenza sensibile. Questa è la soluzione. Lasciando indietro la necessità di un padrone che ci guidi. Una volta riconosciute le leggi come imperativi categorici, lasciarle dunque dietro di sé e attenersi agli imperativi. Sempre nella Metafisica dei costumi chiude la questione.

Sergio Mauri
Autore: Sergio Mauri, Blogger. Premio speciale al Concorso Claudia Ruggeri nel 2007; terzo posto al Premio Igor Slavich nel 2020. Ha pubblicato con Terra d’Ulivi nel 2007 e nel 2011, con Hammerle Editori nel 2013 e 2014, con PGreco nel 2015 e con Historica Edizioni e Alcova Letteraria nel 2022 e Silele Edizioni (La Tela Nera) nel 2023.
** Se puoi sostenere il mio lavoro, comprami un libro | Buy me a book! **

About the Author

Sergio Mauri
Blogger, autore. Laurea in Discipline storiche e filosofiche. Premio speciale al Concorso Claudia Ruggeri nel 2007; terzo posto al Premio Igor Slavich nel 2020. Ha pubblicato con Terra d'Ulivi nel 2007 e nel 2011, con Hammerle Editori nel 2013 e 2014, con PGreco nel 2015 e con Historica Edizioni e Alcova Letteraria nel 2022 e Silele Edizioni (La Tela Nera) nel 2023.