Grossi-L’Europa del diritto e Gentile-Intelligenza politica e ragion di Stato. (8)

Grossi-L’Europa del diritto e Gentile-Intelligenza politica e ragion di Stato.
Grossi-L’Europa del diritto e Gentile-Intelligenza politica e ragion di Stato.

Emilio Betti, Teoria generale dell’interpretazione. Accostamento interpretazione musicale e interpretazione giuridica.

Francesco Carnelutti disse, discusse, se il documento rappresentasse la fonte. Documento legislativo, riproduttivo della volontà dell’estensore del documento stesso. Ci si dovrà anche indirizzare alla fonte del documento. Dovremo vedere se la volontà interpretativa è vincolata. Interpretiamo un documento per cogliere indicazioni per un comportamento. Abbiamo pure un’interpretazione riproduttiva.

Inoltre, abbiamo un tipo di interpretazione ricognitivo-interpretativa. Dovremo coglierne il senso. Ogni interpretazione ha il suo senso e una sua funzione. Ogni interpretazione è guidata da regole, preesistenti che ne vincolano l’interpretazione.

Interpretazione normativa: vuole condizionare il comportamento. Non è l’essenza del documento a essere fonte interpretativa. Noi interpreteremo un testo giuridico, non daremo un’interpretazione giuridica stretta. Noi predichiamo l’essere giuridica di un’attività interpretativa se rientra nelle regole interpretative.

Art. 1362, accordi fra privati (se rimaniamo all’interno del campo giuridico). L’interprete ha dei limiti, delle regole da rispettare ed è il criterio di fedeltà all’originale, con connotati morali, valoriali.

Diritto ricognitivo -> diritto commerciale.

Vincolo di fedeltà per ogni interpretazione. Anche le regole per l’interpretazione devono essere interpretate. Interpretazione della legge sugli atti giuridici, Betti. Sono interpretate liberamente. L’interprete non ha indicazioni precise. Non da conclusioni necessarie, ma vi si danno sempre alternative.

Luigi Cajani, Giudizi di valore nell’interpretazione giuridica. Cajani è un positivista logico innestato nel positivismo giuridico. 1934, egli dice che il contenuto del sillogismo è tautologico. Matematicismo, formalismo, sillogismo vanno criticati.

Per Rocco l’attività giurisprudenza è applicativa del diritto. Salvatore Satta, romanziere e docente di diritto, lo vede come una modalità riduttiva come se ci fosse una parte che legifera e l’altra che applica la legge. Dunque, la divisione dei poteri, la gestione della forma pubblica è tipica della nostra cultura.

Se la giurisdizione è l’attuazione della legge, dove sta la divisione dei poteri? Se i poteri sono divisi per funzioni rigide, allora tutto sembrerebbe impacchettato e preordinato.

Non è solo un problema tecnico, quello dell’applicazione letterale, per difetti del linguaggio ordinario. In teoria, dovremmo comparare il linguaggio ordinario con un linguaggio, tuttavia noi possiamo compararlo col linguaggio formale, però anch’esso insufficiente. Fin qui la tecnica. Ora la politica: l’inopportunità della concentrazione dei poteri, nel nostro caso, in quello legislativo.

Quindi, la giurisprudenza è attuazione di giustizia (Satta), non applica pedissequamente la legge poiché l’idea di diritto non si esaurisce nella legge.

Nemmeno l’ordinamento giuridico significa mera applicazione della legge. L’ordinamento è in movimento, potrebbe giungere a un risultato. Non è statico, come l’insieme delle regole giuridiche, un processo di ordinamento un tentativo.

Anche il termine ordine è ambiguo. Ordine significa comando. Ma non solo questo, anche una realtà ordinata non necessariamente per mezzo di un ente potestativo.

L’ordinamento giuridico è un comando o è un processo del mettere in ordine le cose. Regole in costante evoluzione. Questo lo dice bene Satta. Allora non è fuori luogo nell’ambito dell’opinione, l’importante è argomentarle. Non possiamo affidarci a delle proposizioni necessarie, ma solo opinabili.

Argomento autoritativo, a esempio. Questo argomento rilegge e ricerca la norma comportamentale partendo da una disposizione. Quando parliamo di legge e diritto dovremmo parlare di disposizione (forma rappresentativa) e norma (significato attribuito a ciò che è scritto attività interpretativa).

Nella nostra tradizione vige la norma. Prima dell’attività interpretativa c’è solo la lettera morta. Massimo Severo Giannini e Vezio Crisafulli ne parlano e delineano questa disposizione di norma nel 1956 riflettendo sui primi lavori della Corte Costituzionale. Primo problema: siamo o no vincolati dalle nostre esperienze? No. Perché ritiene ci sia qualcosa in movimento. La Corte Costituzionale lavora sulla norma, su quello che si intende. Quindi, può dire che una norma anche dopo 60 anni è contraria al dettato costituzionale. L’ordinamento vive nel concreto (Satta). I due autori si ricollegano quindi a Croce (il diritto non è quello che dorme nei codici). Attraverso l’interpretazione scaturisce il diritto. Opocher, maestro di Cajani, collegato con Satta, sostiene appunto questa dialettica tra leggi e realtà. Il diritto va ricercato nell’interpretazione. Gli altri si riferiscono alla prospettiva giuridica.

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About the Author

Sergio Mauri
Blogger, autore. Perito in Sistemi Informativi Aziendali, musicista e compositore, Laurea in Discipline storiche e filosofiche e in Filosofia. Premio speciale al Concorso Claudia Ruggeri nel 2007; terzo posto al Premio Igor Slavich nel 2020. Ha pubblicato con Terra d'Ulivi nel 2007 e nel 2011, con Hammerle Editori nel 2013 e 2014, con PGreco nel 2015 con Historica Edizioni e Alcova Letteraria nel 2022 con Silele Edizioni (La Tela Nera) nel 2023 e con Amazon Kdp nel 2024 e 2025.