Riflessione intorno alla verità del processo. Le proposizioni autoevidenti (per il principio di non contraddizione, di identità e del terzo escluso) non sono molte e sono quelle cui noi attribuiamo il principio di verità.
Corte di Cassazione penale, sentenza n. 27 del 11/7/2002. Se noi volessimo riprodurre all’interno di tale sentenza la logica deduttiva allora dovremmo capire che la ricostruzione (premessa minore) è probabile, ma non valida.
Alfredo Rocco disse che il processo dev’essere condotto per mezzo del sillogismo. Il ragionamento giuridico si conduce col sillogismo poiché offre una conclusione necessaria. I giudizi di valore non influiscono sui sillogismi. L’autorità giudicante è indipendente e oggettiva, non soggetta a giudizi di valore. Beccaria: si deve fare da parte del giudice un sillogismo: premessa maggiore (la regola), premessa minore (azione conforme o meno alla norma), conclusione (la sentenza).
Il sillogismo, dunque, è legato alla certezza del diritto. Come facciamo a rendere certo il diritto? Beccaria: non bisogna consultare lo spirito delle leggi (frecciatina a Montesquieu?). Manzoni (nipote di Beccaria) parlando di azzeccagarbugli parla della corruzione della giustizia. La nostra cultura è fondata su luoghi comuni delle nostre fonti come Beccaria, Manzoni, Rocco, Cicerone, Aristotele. Negando i luoghi comuni si nega anche la cultura. Filangieri, Illuminismo partenopeo, 1775, scrive Riflessioni politiche sull’ultima legge del nostro sovrano (Ferdinando IV di Borbone). Anche Filangieri ci riconduce al sillogismo, anche se non lo dice apertamente. Il sillogismo deve permettere al giudice l’applicazione automatica. Ed è lo strumento computer a essere fautore di quella automaticità.
[Vedi Renato Borruso, alla voce informatica giuridica].
1803: promulgazione Codice Napoleonico, con cui si dà un colpo di spugna al passato.
(Il codice giustinianeo). Viene fatta tabula rasa su cui si sovrappone il codice civile francese, che noi chiamiamo codice. L’unica fonte del diritto. Tra fine Settecento e la promulgazione del Codice Napoleonico, troviamo il codice prussiano (vedi Grossi) che si pone accanto (non è l’unica fonte del diritto) ad altre fonti sedimentate nei secoli. (vedi le consolidazioni). Il Codice Napoleonico poi verrà esportato in quasi tutto il mondo come codice civile. Forse anche per la mancata conquista francese della Gran Bretagna, lì si sviluppa la Common Law. Anche i fautori del Codice Napoleonico si trovano di fronte a dei dibattiti in area tedesca sulla validità e opportunità di accettare il codice. In Francia abbiamo il dibattito Savigny Friedrich Karl von/Thibaut Anton Friedrich Justus. Savigny vuole il mantenimento della tradizione (diritto romano), una sorta di scuola storica del diritto o romanticismo giuridico.
In Germania abbiamo due allievi di Savigny, i fratelli Grimm. Scavano nella tradizione, nella cultura del popolo. Quindi, nelle università non si studia più diritto, ma il codice civile.
1852: il magistrato umilia la propria ragione di fronte alla legge. Si tratta di una conferma dell’automatismo. Ripetizioni scritte sul primo esame del codice napoleonico di Mourlon si intitola lo studio del 1852. La traduzione italiana deve essere del 1860.
Questo filone parte da li per arrivare all’informatica giuridica. È un filone che si giustifica prendendo pure a prestito la Bibbia, sue citazioni. Vogliono che la premessa maggiore sia un algoritmo da applicare in automatico. Echi di questa aspirazione li possiamo trovare anche all’interno dello stesso ordinamento giuridico.
Codice civile, 1942.
Art. 12, Interpretazione delle leggi.
Destinatario della disposizione è il giudice, è detto che bisogna seguire “le istruzioni”, l’algoritmo.
Si ripete l’art. 3 del primo codice unitario.
La ridondanza non ben accettata dalla dottrina, potrebbe esserci per aggiungere qualcos’altro. Due criteri: 1) applicazione letterale o testuale 2) l’interpretazione dell’intenzione di chi ha redatto il testo, ma se il testo è intenzione del legislatore, allora lavoriamo direttamente sul testo.
Nel caso non ritenessimo che il testo rappresentasse l’intenzione del legislatore la questione si complicherebbe. A monte ci sta una volontà, che comunque giocherebbe in modo non indifferente. Se noi vogliamo ubbidire al legislatore come ci comportiamo? Se il testo è una interpretazione, dobbiamo andare oltre il testo: interpretazione extra-testuale.
Il 1° comma dell’art. 12, ci indica due criteri interpretativi che, se combinati tra loro, offrono tre strade: 1) l’applicazione della legge ha criterio interpretativo, il significato delle parole, in subordine l’interpretazione del legislatore 2) nell’applicare la legge, prima viene l’intenzione e poi se il testo è interpretato perfettamente allora applichiamo il testo (intenzione -> testo) 3) è del tutto indifferente se iniziamo dal significato delle parole o dalle intenzioni del legislatore.
Tuttavia, il significato delle parole sta solo nella testa di chi l’ha scritte. Esso potrebbe essere fornito dal contesto, dalla relazione tra le parole, ma allora andiamo lontani dall’algoritmo.
