Intersoggettivo e intersubiettivo. Da vedere i due concetti. Forse nel latinorum abbiamo il momento in cui sorge la soggezione; nel volgare il rapporto fra due soggetti ipotizzati sullo stesso piano. Il soggetto agisce liberamente (di primo acchito almeno) il subietto dovrebbe invece essere agito. I due termini sembrano sinonimi, ma non lo sono.
Nel mondo anglosassone non c’è il Corpus iuris civilis, il diritto romano giustinianeo, non viene recepito. In Ivanhoe c’è lo scontro tra Normanni e Sassoni.
La scorsa settimana si è discusso del rapporto tra diritto e verità o tra processo e verità. La verità è riferita a tre tipi di proposizioni: descrizione di stato di cose, manipolazione dei simboli, proposizioni che non dipendono da alcunché. A ogni tipo di proposizione corrisponde un tipo di controllo che dipende dal contenuto della proposizione stessa. Se il controllo da esiti positivi allora possiamo predicare la verità di quella proposizione. Nei primi due casi si tratta di verità particolari poiché dipendenti da una serie di variabili poste all’inizio dell’osservazione o della manipolazione. Gli assiomi del sistema decimale sono veri all’interno di un sistema decimale, ma non all’interno di quello binario. Il terzo tipo, quello delle proposizioni autoevidenti, sono proposizioni di principio la cui procedura di controllo avviene con un tentativo di negazione. In Aristotele, Metafisica, si parla infatti del principio di non contraddizione: qualora noi negassimo quella proposizione autoevidente entreremmo in contraddizione. Sotto il profilo razionale quella negazione non regge.
Noi quindi la verità la predichiamo su tre cose completamente diverse. La verità è un sostantivo ambiguo, porta in sé tre significati diversi. Nei primi due casi (descrittivo e simbolico) potremmo dare la qualifica, alle proposizioni che superano il controllo positivamente, come proposizioni valide. Valide in quanto dipendenti da preventive ipotesi assunte. Per le ultime, quelle che contengono verità di principio, useremo la qualifica di vere: proposizioni necessarie autoevidenti e non dipendenti da altro.
Cosa ricerchiamo nel mondo giuridico? La validità delle proposizioni che si istituzionalizzano nella sentenza o la verità delle stesse. Si parla di sentenze perché dovrebbero chiudere un contenzioso, dovrebbero essere vere, dovrebbero contenere una verità. Esplicitano un rapporto di corrispondenza. Il termine stesso di processo indica che si procede gradualmente per arrivare alla soluzione di un problema, attraverso la sentenza. Le proposizioni che riguardano una sentenza dipendono da altre proposizioni che sono state assunte nella fase più generale del dibattimento, ovvero quando le parti dicono e contraddicono. L’aspirazione a ritrovare una verità risulta assurda, soprattutto se volessimo farla raggiungere per mezzo delle verità delle proposizioni raggiunte nel dibattimento. E soprattutto di proposizioni dei primi due casi visti sopra.
La sentenza, dunque, non ha a che fare con la verità nel senso forte del termine. Ma allora dovremmo almeno credere possibile raggiungere una validità della stessa. Sentenza di Cassazione, che è un “giudice di legittimità”. Nel senso che non entra nel merito delle vicende giudicate in primo o secondo grado, ma nel merito delle regole applicate. Individua problemi nella interpretazione e applicazione delle norme. Quindi rimanda la questione al giudice di merito, dopo aver cassato la sentenza.
2002, sentenza della Cassazione, vicenda che coinvolge un medico a causa del decesso di un paziente. Si tratta di un processo penale. Il fatto va ricostruito, come si ricostruisce il fatto? Con ragionamenti probatori prevalentemente a carattere inferenziale induttivo, non certamente deduttivo. Tema argomentativo è quello dell’abduzione, che non è un sillogismo.
Il ragionamento giuridico non è semplicemente un ragionamento di tipo deduttivo per cui non viene aggiunto nulla nella conclusione rispetto alle premesse. Nel senso della logica deduttiva, un ragionamento giuridico non può essere un ragionamento valido, poiché la cosa da giudicare non può venire osservata all’interno del processo, ma deve essere ricostruita. La ricostruzione si ha per mezzo di un incedere induttivo che porta alla determinazione più probabile del fatto, ma quando parliamo di probabilità parliamo di una cosa che non ha nulla a che fare con la verità, col veritiero, ma nemmeno con il valido. La cassazione di cui sopra, infatti, richiama lo schema abduttivo. Nel senso che nel processo la premessa minore è assunta come probabile. Nel sillogismo, cioè nella logica deduttiva, non potremmo non accettare la conclusione che assume vesti di necessità, validità, oggettività. Diversamente in quello abduttivo la conclusione è solo probabile, essendo la necessità inficiata dalla probabilità.
In realtà abbiamo grossi problemi anche con la premessa maggiore, cioè la regola generale astratta. Benedetto Croce dice “il diritto non è quello che dorme nel codice”. La premessa maggiore va svegliata.
