Nelle due prospettive (interpretazione e vicinanza al testo) noi siamo più vicini alla prima. (Vedi il diritto libero in Grossi). L’opzione della libera ricerca del diritto potrebbe allontanare dal diritto stesso.
Alfredo Parente, La musica e le arti. Sul personale spirito artistico dell’interprete[1].
Puiatti Salvatore, L’interpretazione musicale. Musicologo, docente di diritto privato. Compagni di classe: Quasimodo. Dice Puiatti che l’interpretazione del testo (musicale, giuridico) aggiunge significato per mezzo della creatività. Interpretare è riesprimere l’idea poetica.
C’è qui chiaramente un problema di riproduzione arbitraria. L’interprete crea l’opera artistica, ma questa non sfocia nell’arbitrio se è collocato nella realtà culturale in cui sorge. Forse c’è qui un po’ di Gadamer.
Ferdinando Ballo si colloca in questa linea, quella del contesto culturale.
L’interprete deve riprodurre quelle note in modo personale, ricreando un modo creativo e personale. Interpretazione creativa, in ambito musicale, in campo giuridico, la disposizione che diventa norma, deve tener conto del contesto socio-culturale.
Giorgio Graziosi, L’interpretazione musicale. Dice che sarà da vedere il rapporto musicista-testo. Ma anche tra autore e testo. In tal caso il compositore è il legislatore. Per Graziosi la grafia musicale è completa e perfetta in relazione alla nostra arte. La grafia musicale sembra adeguarsi all’esecutore-interprete. Ed è quella che permette di adeguare al gusto socio-culturale. Graziosi dice che ogni musica è scritta in molte musiche: Graziosi conferma Puiatti.
Anche i giuristi hanno a disposizione una grafia e un linguaggio, linguaggio difettoso, fraintendibile.