Identità, autonomia, multiculturalismo.

Cultura e diritto
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di Sergio Mauri

Come mai all’interno del Codice civile è contenuto un principio così basilare? Si parte dal riconoscimento della capacità giuridica e poi della capacità di agire. Se parliamo di sviluppo identitario della persona, di sviluppo autonomo, allora dobbiamo parlare di questo percorso di sviluppo fatto anche di piccoli acquisti. Il Codice Civile tuttora in vigore è stato promulgato nel 1942. La Costituzione attualmente in vigore entra in funzione nel 1948. Tuttavia, il Codice Civile viene promulgato in un momento contestualmente diverso da quello del 1948. La Costituzione prevede una gerarchia nell’importanza delle leggi. In cima ci sono le leggi costituzionali sotto le quali si trovano le leggi ordinarie. Le leggi ordinarie non possono contraddire quelle costituzionali. Lo si deduce dall’art. 117 della Costituzione che non è quello originario poiché vi è stata una profonda modifica nel 2001. Le leggi ordinarie, dunque, sono per mano dello Stato o delle Regioni che hanno la potestà legislativa. L’art. 138 ci dice che per la legge costituzionale ci vuole una grande maggioranza, mentre per le leggi ordinarie si necessita di una maggioranza semplice dei due rami del Parlamento. Con i nostri occhi il Codice Civile è sottoposto alle leggi costituzionali, ma per modificare il Codice Civile basta una maggioranza semplice. Il sistema del Regno d’Italia non prevedeva la presenza di due forme di legge, prevedeva solo la legge ordinaria. In effetti lo Statuto Albertino era una costituzione flessibile, mentre la nostra è rigida. Lo Statuto Albertino poteva essere modificato o integrato. Riguardo alle contraddizioni che possono insorgere nel dibattito politico, pensiamo al caso del fine vita. Tornando al nostro tema, l’essere umano sarebbe soggetto di diritti. L’art.16 della Costituzione prevede la libertà di movimento che può essere ristretta solo in casi eccezionali e solo in casi eccezionali si può essere sottoposti a TSO (art. 32). Quando il legislatore parla di sviluppo autonomo della persona anticipava anche la questione del multiculturalismo. Nell’art. 2 è presente questa facoltà/possibilità di determinarti meglio che puoi (su questo articolo hanno fatto leva le coppie omosessuali).

Il diritto allo studio è di tipo negativo, è una libertà negativa, lo Stato non deve fare nulla in positivo. Se i primi dieci anni di istruzione siano obbligatori e gratuiti ciò implica un intervento positivo. Accanto alla libertà negativa c’è quella positiva dell’intervento dello Stato (comma 2, art. 3). Lo Stato si assume il compito rimozionale degli ostacoli. Vediamo ora un attimo il testo costituzionale da vicino. Una fonte di identità e determinazione è la religione e infatti tutte le religioni sono per la Costituzione uguali davanti alla legge. Tuttavia, le altre religioni hanno diritto di organizzarsi qualora non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. Da notare che la Chiesa cattolica è definita sovrana al pari dello Stato. Quindi, la Chiesa cattolica non è sottoposta all’ordinamento giuridico italiano. I rapporti tra Stato e Chiesa cattolica sono regolati da leggi costituzionali, mentre i rapporti fra lo Stato e le altre confessioni religiose che devono comunque sottostare all’ordinamento italiano, sono ordinati da leggi ordinarie. Qui il legislatore costituzionale su un punto delicato ha pensato, per le religioni non cattoliche, di porle sotto la giurisdizione dello Stato. E tuttavia all’art. 19 della Costituzione si ricorda che gli altri riti sono permessi purché non infrangano il buon costume: quindi solo la religione cattolica non è soggetta all’ordinamento dello Stato. Da notare che la Repubblica italiana a differenza del Regno d’Italia non ha una religione, quindi è laica, vi è una separazione tra Stato e Chiesa. Trova realizzazione l’ideale cavouriano. Il primo intoppo che riscontriamo è il limite posto dal buoncostume che salta fuori anche in un altro contesto. All’art. 21 si parla della libera manifestazione del proprio pensiero e tuttavia sempre in relazione al buon costume. L’ordine pubblico è formato da quell’insieme di principi desumibili dalla Carta costituzionale o comunque anche non trovando in essa collocazione fondante l’intero assetto ordinamentale tale da influire sull’atteggiamento dell’ordinamento stesso in un determinato momento storico e tale da formare il cardine della struttura etica, sociale ed economica della comunità nazionale conferendole una ben individuata e inconfondibile fisionomia. L’alterità è dunque delimitata. La tolleranza è limitata. Oltre quel limite si ferma l’espressione della propria identità. Nulla di male in una società monoculturale, ma il problema diviene pressante in una società non più tale. L’evoluzione dell’ordinamento italiano in tal senso corrisponde a tre stadi.

La concezione statistica si colloca accanto a un criterio deontologico. Si riferisce a un essere umano moralmente sano.

La Cassazione ha tuttavia posto la sua attenzione non tanto sul problema del comune sentimento del pudore. Tutti i reati legati al buon costume sono reati che hanno a che fare col pericolo, non sono reati di danno.

Le questioni riguardanti l’oscenità, inoltre, non si applicano sul piano artistico, accademico o scientifico.

Sergio Mauri
Autore: Sergio Mauri, Blogger. Premio speciale al Concorso Claudia Ruggeri nel 2007; terzo posto al Premio Igor Slavich nel 2020. Ha pubblicato con Terra d’Ulivi nel 2007 e nel 2011, con Hammerle Editori nel 2013 e 2014, con PGreco nel 2015 e con Historica Edizioni e Alcova Letteraria nel 2022 e Silele Edizioni (La Tela Nera) nel 2023.
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