L’azione cambiaria è il rimedio giudiziale esperibile dal creditore in seguito al mancato pagamento della cambiale. Quando all’atto della presentazione della cambiale il trattario (in caso di cambiale tratta) o l’emittente (in caso di cambiale pagherò) non adempiono, il portatore può ottenere il pagamento promuovendo: procedimento di ingiunzione; procedimento di cognizione, cioè provvedimento esecutivo contro gli oblligati principali (azione cambiaria diretta) o contro gli obbligati di regresso (azione cambiaria di regresso).