Il portatore può agire direttamente contro gli obbligati principali (accettante e avallanti in caso di cambiale tratta; emittente e avallanti in caso di cambiale pagherò). La domanda è subordinata solo alla prova del mancato pagamento. La prescrizione è a 3 anni dalla data di scadenza della cambiale. L’avallante che ha pagato il portatore può agire con azione cambiaria diretta nei confronti dell’avallato.