L’alterità culturale.

Cultura e diritto
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di Sergio Mauri

L’alterità culturale. Avevamo esaminato la legge del 2006 che effettivamente introduce un reato culturalmente motivato. Ci rivolgiamo dunque a quei casi, nell’orientamento ai diritti della donna, come per esempio la mutilazione rituale che non è appannaggio di una sola cultura, nella fattispecie di quella islamica, ma comprende indistintamente a prescindere dal credo religioso, popolazioni dell’area subsahariana.

Oltre alla descrizione del reato, perseguibile dal Codice penale, si tratta anche di comminare una pena e casca il palco. La seconda parte dell’art. 583 bis parla di una pena dai 4 ai 12 anni per chi mutili gli organi sessuali femminili. Quando si tratta di minori danneggiati la pena è aumentata di 1/3, anche nel caso di finalità di lucro.

Il legislatore britannico commina una pena massima di anni 5.

Tornando in Italia, confrontiamo l’art. 583 bis con il 582 e 583, lesioni personali. Ed è una lesione personale gravissima, la mutilazione. Vediamo la Legge 7/2006 che si esprime sull’argomento mutilazione sessuale, ma pure sic et simpliciter, la pena massima in assenza di motivazione culturale, è sanzionata con una reclusione da 6 a 12 anni. Cosa ne deduciamo? Che al di là delle circostanze aggravanti, la pena comminata da entrambi gli articoli è identica. Siamo sullo stesso piano. Che senso ha dunque gravare il Codice penale con un ulteriore articolo, quando la fattispecie prevista già rientrava senza problemi all’interno della fattispecie generale e soprattutto per l’identica pena comminata? Ci troviamo davanti a un “reato fotocopia”: l’art. 583 bis ricalca il combinato disposto dell’art. 582-583 del Codice civile. Non aggiunge nulla di nuovo se non la denominazione del reato. La motivazione culturale risulta essere qui causa scriminante. Allora potremmo ipotizzare che questo articolo (583 bis) ha la funzione di gettare in pasto all’opinione pubblica un reato aberrante, ma motivato da un discutibile contesto culturale, in cui tale contesto è aggravante piuttosto che scriminante.

Potremmo anche pensare che il legislatore del 2006 sia incorso in una antinomia impropria e in particolare in una antinomia di valutazione. L’antinomia in generale è un difetto dell’ordinamento giuridico, poiché si presuppone coerenza nell’ordinamento giuridico. L’antinomia giuridica indica un conflitto tra norme giuridiche diverse che si ricollegano a una medesima fattispecie in modo logicamente incompatibile tra loro. Abbiamo l’antinomia totale-totale in cui nessuno delle due norme può essere rappresentata senza entrare in conflitto con l’altra. L’antinomia totale-parziale in cui una legge ha un particolare campo di applicazione per cui non viene in conflitto con la prima.

L’antinomia più blanda è quella parziale-parziale, vietato fumare il sigaro e la pipa, permesso fumare sigaro e sigarette, in cui in entrambe vi son campi di applicazione conflittuali e non conflittuali, diversi tra loro.

Vi sono anche antinomie, improprie, di valutazione, teleologiche, di principio, perché non ineriscono direttamente a due disposizioni. L’antinomia è teleologica quando la relazione tra mezzo e fine non si verifica, cioè, hanno un fine, ma senza l’indicazione dei mezzi per raggiungerlo o con mezzi inadeguati. Trova censura all’art. 81 comma 4 della Costituzione.

L’antinomia di principio è una disarmonia in cui si trova l’ordinamento quando recepisce contemporaneamente dei principi fondanti conflittuali che entrano in conflitto tra loro. La più famosa antinomia di principio è quella attivata dall’art. 41. Al suo III comma: “La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”. Potendo quindi lo Stato indirizzare l’attività economica dei privati, romperebbe l’armonia del libero mercato. L’antinomia di valutazione si manifesta nel momento in cui il legislatore pur non cadendo in conflitto anche latente fra disposizioni diverse entra in contraddizione con se stesso quando non rimane fedele a una sua precedente valutazione. Il nostro caso parrebbe essere proprio questo. Da una parte si riconosce il reato culturalmente motivato, dall’altra ci troviamo a una pena comminata che è identica come nel caso delle lesioni personali.

Possiamo tuttavia osservare che, in un modo o nell’altro, il reato culturalmente motivato è presente nell’ordinamento giuridico italiano. Ciò nonostante, la giurisprudenza neghi la motivazione culturale al reato, in particolare la Corte di Cassazione. Qui ci troviamo di fronte a una antinomia di principio: all’interno dello stesso ordinamento convivono due principi fra loro in contrasto, creando disarmonia nell’ordinamento. Anche questa questione è piuttosto interessante.

La giurisprudenza successiva nega la sussistenza di qualsiasi discriminante culturale. Nel 2017 abbiamo una sentenza della Cassazione penale. Essa interviene perché si trova di fronte un ricorso presentato da un signore, condannato dal Tribunale di Mantova a una ammenda perché “portava fuori dalla sua abitazione senza giustificato motivo un coltello della lunghezza complessiva di cm 18,5 idoneo all’offesa per le sue caratteristiche”. Si tratta di un Sikh, per lui il coltello è simbolo religioso, per cui il portarlo significa adempiere a un obbligo religioso.

La Cassazione rifiuta ogni giustificato motivo. Sostiene che il limite invalicabile sia il rispetto dei diritti umani (art. 2 Cost.) e della civiltà giuridica del paese ospitante. (Sentenza del 2017, n. 24084).

Sergio Mauri
Autore: Sergio Mauri, Blogger. Premio speciale al Concorso Claudia Ruggeri nel 2007; terzo posto al Premio Igor Slavich nel 2020. Ha pubblicato con Terra d’Ulivi nel 2007 e nel 2011, con Hammerle Editori nel 2013 e 2014, con PGreco nel 2015 e con Historica Edizioni e Alcova Letteraria nel 2022 e Silele Edizioni (La Tela Nera) nel 2023.
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