L’oggetto giuridico di un reato non è l’elemento oggettivo del reato. Gli elementi oggettivi costituiscono il fatto tipico del reato: condotta, evento, nesso di causalità. L’oggetto del reato è o l’oggetto materiale colpito dall’azione dell’agente, oppure l’oggetto giuridico del reato inteso come bene, valore protetto dall’ordinamento con quella determinata specie penale. Mentre gli elementi oggettivi del reato ci dicono il come, l’oggetto giuridico ci dice il perché, lo scopo, il perché lo Stato lo prevede come reato, quindi, come condotta punibile.
Nel caso della P.A. l’oggetto giuridico, il bene tutelato è sempre e comunque in via principale quello stabilito dall’art. 97 della Costituzione (buon andamento e imparzialità della P.A.).
Vengono, tuttavia, protetti ulteriori beni, oltre quelli previsti dall’art. 97. Questi reati ulteriormente commessi si dicono pluri-offensivi. Per esempio, nel peculato (314 C.P.) non si protegge solo ciò che si contiene nell’art. 97, ma anche il patrimonio della P.A. che il peculato colpisce. Anche nella concussione c’è pluri-offensività. Nel senso che è lesiva dell’autodeterminazione del privato stesso.
Diverso è il caso della corruzione (propria o impropria): l’art. 97 copre interamente il caso, è ciò che viene colpito.
