È il trasferimento del lavoratore da un’amministrazione a un’altra. La distinzione più rilevante è tra mobilità temporanea e permanente. Nell’ambito di quella permanente, distinguiamo la mobilità volontaria e quella obbligatoria. La prima indica il passaggio diretto di persone tra amministrazioni diverse su specifica richiesta del dipendente. Può anche realizzarsi nella forma dell’interscambio detto anche mobilità compensativa. La seconda consiste in un trasferimento del dipendente attraverso un atto unilaterale dell’amministrazione. Si distingue in mobilità collettiva e individuale.
Mobilità volontaria: in ogni caso di avvio di procedure di mobilità, da luglio 2022, le amministrazioni provvedono a pubblicare il relativo avviso in un’apposita sezione del portale unico del reclutamento. La mobilità serve anche alle amministrazioni per poter espletare nuovi concorsi pubblici per coprire posti vacanti in organico, attivando, quindi, le procedure di mobilità volontaria provvedendo in via prioritaria all’immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni.
Per questo tipo di mobilità in generale non è richiesto l’assenso dell’amministrazione di appartenenza, a parte per le posizioni infungibili o se ci sono carenze di organico > al 20%.
Lo stipendio è quello previsto nell’amministrazione di destinazione. La mobilità obbligatoria individuale è all’art. 30 comma 2 del TUPI: da vedere le specifiche che riguardano l’obbligatorietà e i suoi limiti.
La mobilità obbligatoria collettiva, art. 33 TUPI; si individuano le eccedenze, si comunicano ai sindacati e ai dipendenti (almeno 90 giorni prima di qualsiasi provvedimento), fase di ricollocazione del personale in altre amministrazioni (senza il consenso del dipendente, ma nel rispetto delle sue competenze), riconversione professionale, eventuale messa in disponibilità (se non ricollocato il rapporto di lavoro si risolve dopo 24 mesi, nel frattempo percepisce l’80% dello stipendio). Mobilità temporanea: per un determinato periodo di tempo, si usano 3 formule: il distacco, il comando, il collocamento fuori ruolo.
