Qual è l’oggetto del D.lgs 118/11, a cosa serve? Non è una Legge del Parlamento, è un provvedimento che emana dal Governo. Il legislatore, per quanto riguarda la contabilità dello Stato, in particolar modo riguardo la L 196/09, ha disciplinato il bilancio e la contabilità statali. Poi la L 42/09 ha esteso l’armonizzazione contabile agli enti locali e alle Regioni.
A cosa si applica il D.lgs 118/11? Si applica a Regioni ed Enti Locali. Le Regioni Autonome e le Province autonome di Trento e Bolzano devono adeguarsi ai principi del D.lgs, ma nel rispetto delle loro autonomie. Per esempio, la sanità ha una sua specifica organizzazione laddove la Regione si occupa o meno del comparto. Il D.lgs si applica anche agli enti e agli organismi strumentali. Tuttavia, l’ente strumentale ha la personalità giuridica, è un soggetto giuridico distinto, l’organismo no, è un’articolazione territoriale, ma non è un soggetto distinto. Comunque, a entrambi si applica il regime di contabilità di cui al D.lgs 118/11. Enti strumentali: aziende speciali (applicano i principi del D.lgs, ma sono in contabilità civilistica).
Il D.lgs come realizza gli obiettivi previsti? 1) con la determinazione di regole comuni e uniformi di contabilità; 2) con la predisposizione di un piano dei conti integrato; 3) con schemi di bilancio comuni.
Importanti sono l’allegato 1 e l’allegato 4.
Allegato 1: principi postulati, stila le regole contabili uniformi: annualità, universalità, congruità, integrità (in totale sono 18).
Allegato 4: si divide in 4 parti: 1) programmazione Regioni ed Enti Locali; 2) applicazione generale del principio di contabilità finanziaria; 3) integrazione della contabilità economico-patrimoniale; 4) principio del bilancio consolidato: nell’ambito del bilancio di Enti Locali e Regioni è importante considerare il bilancio economico-finanziario e patrimoniale degli enti strumentali, degli organismi strumentali, delle società controllate, delle società partecipate, delle aziende speciali.
