Cultura giuridica esterna e interna. Esterna: propria di una certa comunità. Ciò influisce sul soggetto, ma anche sull’ordinamento. Quella interna è propria degli specialisti della materia.
Reato, presenza di tre elementi (Codice penale): 1) antigiuridicità del fatto 2) imputabilità 3) colpevolezza.
Il primo e secondo elemento sono formali, il terzo è sostanziale.
Abbiamo due tipi di reato: doloso e colposo. Il terzo elemento è un elemento molto importante, messo in evidenza da una sentenza della Corte Costituzionale, marzo 1988, n. 364.
La Corte Costituzionale afferma che dati alcuni principi costituzionali (Art. 27 della Costituzione) la pena deve avere una funzione esclusivamente rieducativa e non può avere una funzione preventiva. Oppure può avere una funzione speciale per il reo affinché non cada nello stesso reato. Strumentalità: viene pensata la persona come strumento, in contrasto con la prima parte della Costituzione.
La Corte Costituzionale afferma che la pena non può avere una funzione afflittiva. Deve avere una funzione unicamente rieducativa. Ma è possibile rieducare un tale soggetto che ha commesso un fatto illecito in buona fede? No. La Corte Costituzionale non lo ritiene possibile, percependolo come un fatto afflittivo. Il reo non può essere condannato perché giustificato dall’ignoranza di legge (Art. 5, Codice Penale). La perfetta buona fede non può essere condannata. Cosa succede quando un soggetto di un’altra cultura compie un atto per noi illecito, ma per lui normale?
Reato culturalmente motivato. Mutilazioni genitali femminili: semplifica ciò di cui parliamo. È fuori discussione che tutti gli ordinamenti giuridici ritengono che la lesione personale debba essere punita. Il nostro Codice Penale parla di lesioni personali, che in tal caso sarebbero gravissime (Art. 583 Codice Penale). Già prevista dal 1930 nel Codice Penale. Alcune persone arrivate in Europa si sono portate dietro questi usi per noi ingiustificabili. Per le popolazioni subsahariane ha un valore sociale e un obbligo sociale. Come reagiscono i nostri ordinamenti? Da una parte abbiamo il Regno Unito e i Paesi nordici, dall’altra la Francia.
Per i primi il reato è culturalmente motivato. È un reato specifico, regolamentato a parte, tenendo conto del livello di consapevolezza del reo. Con pene inferiori, con funzione repressiva e preventiva. Due pesi e due misure, quindi, rifiutate dalla Francia. Che è anche contro l’ostentazione dei simboli religiosi, all’interno delle pubbliche istituzioni. Nei paesi nordici siamo a un massimo di quattro anni, in Francia quasi venti, anche se non sono mai state erogate, nel paese, pene tali. In Francia si nega ogni forma di attenuazione al luogo giuridico di origine. C’è da aggiungere che, mentre nel Regno Unito la prospettiva è multiculturalista, in Francia è quella dell’integrazione.
Prospettiva alla tedesca: prende spunto dalla migrazione stagionale dei braccianti agricoli (del Granducato di Polonia). I gastarbeiter: lavoratore ospite. Non lo vogliamo germanizzare, è una soluzione legata al ciclo agricolo.
Cosa succede in Italia? Nel 1988 l’Italia ha avuto l’importante sentenza della Corte di cassazione che pone al centro la questione della colpevolezza. 31/3/2017: la Corte di cassazione penale respinge un ricorso, riguardante una sentenza di due anni prima, del Tribunale di Mantova, di condanna di un Sikh (la religione Sikh è monoteista) con un coltello che aveva con sé in pubblico, di lunghezza superiore ai 18,5 centimetri. Il porto del coltello ha un’importante funzione culturale-religiosa. Qui non vi è colpevolezza, perché questa azione non può essere ricompresa a un reato di offesa o danno, ma va ricondotta a un contesto culturale. C’è anche un obbligo a conformarsi ai nostri valori (nella sentenza) anche se contraddittoriamente rispetto a una mancanza di obbligo all’integrazione.
“L’unicità del tessuto culturale del nostro paese” è menzionata nella sentenza del 2017, per cui l’ordine giuridico italiano è interno alla cultura occidentale. L’etnia è spiegabile in termini linguistico-culturale, oggi, a differenza del passato. La sentenza nega radicalmente il reato culturalmente motivato, lo rifiuta e basta: è un reato e basta. Così sembrerebbe.
Ma se guardiamo a un altro documento giuridico, il tono è diverso e contrario: Legge 7, gennaio 2006.
