Da un po’ di anni ci troviamo di fronte a una realtà culturale non coesa. Lo stesso ordinamento giuridico istituzionalizzo al suo interno i diritti fra loro difficilmente conciliabili. Fondamentali ma difficilmente conciliabili. Nell’ambito della Carta costituzionale italiana che concepisce uno Stato pluriclasse, si instaura anche uno Stato Sociale.
I diritti umani si possono dividere in generazioni. I più vecchi sono quelli civili, l’essere umano come soggetto di diritto. Ai diritti civili si aggiungono quelli politici. Poi quelli sociali, i diritti di prestazione. Alla scuola, al lavoro. Diritto all’ambiente, che è un diritto di quarta generazione.
L’articolo 9 della Costituzione è tra i diritti fondamentali. Parlava già di tutela del paesaggio e del patrimonio artistico della nazione. Tra l’altro sono state inserite nel codice penale anche delle norme di tutela per gli animali.
Arriviamo ai flussi migratori, problema non nuovo. Le società multi o pluri culturali non sono una novità. E non le incontriamo solo nel XX o XXI secolo. Cosa si è modificato? L’atteggiamento nei confronti del culturalmente diverso. Nel senso che sono state offerte nuove soluzioni a un problema vecchio quanto il mondo. Le vecchie implicavano politiche di assimilazione, che implica una sorta di genocidio culturale; discriminazione, nessun tentativo di assimilazione, innalzamento di barriere di fronte a culture minoritarie e implicitamente riconosciute come inferiori; eliminazione fisica della cultura minoritaria. A un certo punto queste forme non tengono più. All’interno delle nuove realtà si inventa una sorta di neologismo, il multiculturalismo, che ci informa in senso descrittivo e prescrittivo.
Quindi queste forme non funzionano più, poiché coloro che appartenevano a culture minoritarie non erano più tali e si facevano sentire. Le regole del multiculturalismo sono quelle per cui il gruppo non si può contrapporre all’uscita di propri membri verso altri gruppi, il gruppo non si può porre in maniera contrapposta e conflittuale rispetto agli altri gruppi.
Nel Regno Unito fu introdotta una deroga all’indossare il casco per i Sikh che portano il turbante.
Distinzione tra cultura giuridica esterna e interna.
La questione dell’ambito multiculturale, attraverso un atteggiamento tollerante siamo in grado di discriminare, di tollerare per motivi legati alla cultura di appartenenza sugli atti di culture altre. Il mondo anglosassone e nordeuropeo si nota che all’interno di certe culture vi è un obbligo comportamentale che possono portare a pratiche lesive. L’autore è portato ad espletarle rispetto a una doverosità sociale che lo determina. Comportamento, quindi intervento censorio ma rapportato alla colpevolezza del reo. La pratica più nota in tal senso è la mutilazione sessuale femminile.
