La firma elettronica è qualsiasi metodo elettronico che permette di identificare un firmatario e confermare un suo consenso su un documento digitale. Disciplina di riferimento: Regolamento UE 910/2014; CAD D.lgs 82/05.
Tre categorie: firma elettronica semplice, firma elettronica avanzata, firma elettronica qualificata. La 1^, la firma elettronica semplice, non richiede particolari requisiti per la sua costituzione. A livello nazionale gli Stati sono liberi di determinarne gli effetti giuridici. Riguarda la spunta su un sito web, l’inserimento del nome e cognome su un sito web. Quella avanzata è idonea a garantire l’identità dell’autore, l’integrità e l’immodificabilità del documento su cui è apposta. Ha l’efficacia della firma autografa. Deve essere creata con mezzi nel controllo esclusivo del firmatario. Non richiede un certificato qualificato: questo lo distingue dalla firma elettronica qualificata. Quest’ultima deve essere apposta dopo l’emissione di un certificato qualificato. Questa firma deve essere generata da un dispositivo sicuro. È richiesta una procedura per garantire una connessione univoca al firmatario. Questa firma deve rispondere a protocolli standard e dev’essere creata con mezzi idonei su cui il firmatario può conservare il controllo esclusivo. È la firma elettronica più sicura e vincolante. Stesso valore legale della firma autografa, il certificato qualificato deve essere rilasciato da un ente certificato.
Firma digitale: è un particolare tipo di firma elettronica qualificata che è basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppie (una è pubblica, una è privata), chiavi crittografiche. La sua autenticità vede l’inversione dell’onere della prova.
