Il Parlamento ha emanato la Legge delega n° 78/22; il Governo, esercitando la delega, ha approvato lo schema di D.lgs.
Cosa accade, dunque, al Codice attuale, il D.lgs 50/16; è stato abrogato? No. Il nuovo Codice entra in vigore dal 1/4/23 per i nuovi Contratti Pubblici, quello vecchio rimane in vigore fino al 1/7/23 per procedure in corso.
Il nuovo Codice è ispirato da due principi fondamentali:
1) principio del risultato (su affidamenti, opere da eseguire, con tempistiche adeguate e legalità, trasparenza, concorrenza);
2) principio della fiducia (nell’azione della P.A., funzionari e operatori economici).
I PUNTI DI RIFORMA
1) Digitalizzazione (fascicolo virtuale; accesso agli atti).
2) Programmazione Infrastrutture Prioritarie (inserite nel DEF, sburocratizzazione, riduzione tempi, comitato speciale per la valutazione).
3) Appalto Integrato.
4) Conferma importi soglie come modificate dagli ultimi Decreti Semplificazione.
5) General Contractor (la norma prevede che l’operatore economico non agisca solo con parametri di lucro).
6) Introduzione del subappalto a cascata (dalla fine del 2021, subappalto libero secondo direttive europee).
7) Concessionari scelti senza gara. Obbligo Appalto 50-60%.
8) Partenariato Pubblico-Privato:
– Partecipazione agevolata investitori istituzionali
– Conferma diritto prelazione promotore
9) Settori speciali (acqua, energia, trasporti).
10) Clausola revisione dei prezzi: clausola obbligatoria e automatica se c’è variazione del 5% del costo.
11) Esecuzione contratto: ritenute sui SAL come garanzia al posto della cauzione o fideiussione.
12) Poteri ANAC: paura della firma; giurisdizione amministrativa allargata e arbitrato.
