Art. 37 c. 1 del D.lgs 118/11: le Regioni e gli altri Enti Locali devono utilizzare un sistema di contabilità integrato in cui ogni movimento è registrato in due modi diversi, la contabilità finanziaria e quella economico-patrimoniale.
CONTABILITA’ FINANZIARIA: autorizza le spese e controlla i flussi di cassa. Non può spendere i soldi se prima non c’è stata un’autorizzazione.
CONTABILITA’ ECONOMICO-PATRIMONIALE: lo scopo di questo tipo di contabilità non è quello di autorizzare le spese, ma quello di capire se l’ente sta diventando più ricco o più povero, a fini innanzitutto conoscitivi. Risponde alla domanda: questa operazione ha creato un costo o un ricavo? Il patrimonio è aumentato o diminuito? Mostra costi, ricavi, attività e passività.
L’adozione di entrambi i sistemi permette di avere una visione completa della gestione dell’ente pubblico.
