DL 36/22 convertito con L 79/22 si occupa di modificare alcune norme per l’accesso al P.I.
Modifica il D.lgs 165/01 (TUPI): in particolare all’art. 6 ter, art. 35 ter e quater. Il 6 ter vede l’inserimento dell’obiettivo della transizione ecologica e digitale (Linee di indirizzo per la pianificazione del fabbisogno del personale nel P.I.). Si parla del raggiungimento di competenze nei due campi.
Gli articoli 35 ter e quater: il 1° mette al centro, per i concorsi pubblici, il portale www.inpa.gov.it . La pubblicazione su questo sito, dei concorsi pubblici, esonera l’ente dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il 2° articolo si rivolge in particolar modo al personale non dirigente e RIPAM (Riqualificazione Pubblica Amministrazione), prevede che i concorsi debbano avvenire con almeno una prova scritta e una orale in modo da accertare competenze (conoscenze, capacità tecniche, logico-comportamentali, manageriali, relazionali, attitudinali e motivazionali). Si prevede inoltre che le prove debbano essere digitali. La prova preselettiva si dà con prove coerenti al profilo richiesto. La valutazione dei titoli ed esperienze fino a un massimo di 1/3 del punteggio.
DPR 487/94 è la normativa che disciplina l’accesso al P.I. e l’idea era quella di aggiornarlo, prevedendo maggiori attribuzioni di punteggio, centralità radicale del portale INPA, introduzione di ulteriori figure fra i commissari (psicologi, esperti vari). È tuttavia accaduto che al momento lo schema è rimasto tale e magari sarà aggiornato in seguito.
Per ora rimangono centrali, in attesa del recepimento del DPR 487/94, il DL 36/22 e la L 79/22.
