Cos’è l’autotutela? È il potere della P.A. di intervenire sui propri atti e comportamenti senza il bisogno di un intervento di un giudice, per correggere, revocare e dare esecuzione a quanto deciso. Art. 21 nonies L241/90.
Autotutela decisoria: è il potere della P.A. di poter annullare, revocare o modificare il proprio atto amministrativo. Riguarda la fase decisionale: la P.A. interviene sull’atto stesso e lo può fare per due motivi: 1) si accorge che l’atto è illegittimo; 2) inopportuno perché superato da nuovi interessi pubblici. La P.A. corregge i propri atti.
Autotutela esecutiva: è il potere della P.A. di dare esecuzione coattiva ai propri atti senza dover passare da un giudice. La P.A. può obbligare il destinatario a rispettare l’atto senza bisogno di ottenere una sentenza o un ulteriore provvedimento esecutivo. L’autotutela esecutiva deriva da quel principio di auto-responsabilità e autonomia che ha la P.A. La P.A. impone i propri atti.