Siamo nel Procedimento Amministrativo (L 241/90). All’art. 11. L’accordo è tipicamente privatistico, ci ricorda il contratto. L’accordo è un atto amministrativo in cui privato e P.A. concordano il contenuto discrezionale. Può essere integrativo o sostitutivo. Siamo sempre nell’ambito dell’esercizio del potere della P.A. Integrativo: la P.A. si accorda col privato per integrare, discutere ciò che poi sarà deciso nel provvedimento, con la collaborazione del privato (società, azienda). La P.A. non agisce d’imperio o sotto vincolo.
Sostitutivo: la P.A. si accorda col privato per la realizzazione di opere pubbliche o quant’altro e l’accordo risultante sostituisce il provvedimento.
L’accordo all’art. 11 non ha nulla a che vedere con i contratti pubblici. Nei contratti pubblici la P.A. agisce nel mercato, gli accordi sono altro. La P.A. agisce, ma non d’imperio, negozia il contenuto dell’atto.
Quale disciplina si applica a questi accordi? La disciplina del C.C. salvo che sia diversamente previsto e in quanto tale disciplina sia compatibile. Le regole generali delle obbligazioni e dei contratti si applicano agli accordi, ma solo ed esclusivamente se non c’è una disposizione di legge diversa e si applicano se e in quanto sono compatibili. E quando sono compatibili? Nel caso dell’interesse pubblico.
